Accordo Stato Regioni 2025: novità sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Premessa
Il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha siglato il nuovo “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Il nuovo Accordo introduce una significativa razionalizzazione della normativa di riferimento, sostituendo integralmente i precedenti accordi attuativi e riunendo la disciplina in un corpus normativo unico, con previsione di un periodo transitorio di 12 mesi.
Le Parti hanno inteso garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
c) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
L’Accordo si articola in sei parti.
La prima parte individua i soggetti formatori, distinguendoli tra istituzionali, accreditati e altri soggetti abilitati.
La seconda parte definisce nel dettaglio i contenuti minimi, la durata e le modalità di verifica dei corsi formativi per tutte le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro.
La terza parte riguarda i corsi di aggiornamento.
La quarta parte fornisce indicazioni metodologiche per progettare, erogare e monitorare la formazione, in linea con gli standard europei.
La quinta parte disciplina il rilascio degli attestati e il riconoscimento dei crediti formativi.
La sesta attribuisce agli organi di vigilanza funzioni di controllo sulle attività formative.
Resta comunque ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.
Di seguito si riassumono le principali novità.