Le somme percepite a titolo di NASpI escluse dal regime di tassazione agevolato per gli impatriati – Diritto al congedo obbligatorio di paternità del genitore intenzionale in una coppia di donne – Lavoro intermittente ancora utilizzabile la tabella del Regio Decreto n. 2657/1923

Le somme percepite a titolo di NASpI escluse dal regime di tassazione agevolato per gli impatriati

L’Agenzia delle Entrate, in Risposta all’Interpello n. 228 del 1° settembre 2025, chiarisce che le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, anche se il lavoratore vi aveva già avuto accesso per i redditi da lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che Il regime impatriati è finalizzato ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività lavorativa, producendo redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa in Italia.
La NASpI è una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, ma non deriva da attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato, bensì presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, non può considerarsi reddito agevolabile, in quanto manca l’elemento essenziale dell’attività lavorativa effettivamente svolta sul territorio italiano dopo il trasferimento.
La stessa impostazione era stata già chiarita dall’Agenzia nella Circolare n. 17/E del 2017, che individua tra i redditi agevolabili anche le somme sostitutive, ma solo se percepite in costanza di rapporto di lavoro e nella Circolare n. 9/E del 2014, che conferma
la natura reddituale assimilata a lavoro dipendente della NASpI ai fini IRPEF, ma non ai fini dell’art. 16 del D.lgs. 147/2015.

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