L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per la restituzione del trattamento integrativo indebitamente riconosciuto – L’INPS fornisce le istruzioni Uniemens per gli eventi di malattia da utilizzare dal mese di gennaio 2026

L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per la restituzione del trattamento integrativo indebitamente riconosciuto

L’art. 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2022 ha modificato la soglia di reddito complessivo entro la quale il trattamento integrativo di cui al D.L. n. 3/2020 può essere ordinariamente riconosciuto. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite è stato ridotto da 28.000 a 15.000 euro, pur mantenendo inalterata la struttura generale della misura.
Tuttavia, in presenza di determinati presupposti, il trattamento integrativo continua ad essere riconosciuto anche ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non oltre i 28.000 euro, a condizione che si verifichi una particolare forma di incapienza fiscale. Più precisamente, tale beneficio è riconosciuto quando la somma di specifiche detrazioni d’imposta (dettagliate nel secondo periodo del comma 1 del D.L. n. 3/2020) risulta superiore all’imposta lorda complessiva.

Diventa sostenitore per continuare a leggere

Accedi

Registrati

Un link per impostare una nuova password verrà inviato al tuo indirizzo email.

Altre informazioni

Amministrazione del personale
Consulenza legal & compliance
Digital transformation
Finanza e Controllo
HR
Marketing strategico
Sicurezza

Persona fisica
Libero professionista
Società

I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account, per inviarti e-mail con tutte le novità e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.