Legge Bilancio 2026 Welfare e Congedi
Ape sociale – art. 1 commi 162 e 163
Le disposizioni in esame disciplinano la proroga e il perimetro applicativo dell’APE sociale, intervenendo sia sui requisiti soggettivi e temporali sia sulle risorse finanziarie e sui limiti di cumulabilità.
Il comma 162 estende l’applicazione delle norme istitutive dell’APE sociale – contenute nei commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 – fino al 31 dicembre 2026. La proroga riguarda i soggetti che si trovano in una delle condizioni tutelate (disoccupati, caregiver, invalidi civili, addetti a mansioni gravose) al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi, confermando quindi l’impianto selettivo della misura, riservata a categorie considerate meritevoli di particolare protezione previdenziale.
La norma chiarisce, inoltre, che trovano applicazione anche le disposizioni integrative introdotte dalla legge n. 205/2017, relative alle finestre temporali e alle modalità di accesso al beneficio, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nel corso dell’anno 2026. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’APE sociale devono essere presentate entro specifici termini annuali (originariamente il 31 marzo e, in via residuale, il 30 novembre), distinguendo tra:
- una prima finestra prioritaria, riservata ai soggetti che perfezionano i requisiti entro l’anno di riferimento;
- una seconda finestra, subordinata alla verifica della residua disponibilità delle risorse finanziarie.