CIG, FIS, Fondo Credito, DIS-COLL, Naspi, Iscro 2026 Importi massimi

Premessa
Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 l’INPS indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del
Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DISCOLL, della indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del FIS
Giusta la disposizione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 148/2015 il trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e dell’assegno di integrazione salariale FIS ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

L’importo dei trattamenti in questione non può superare l’importo massimo mensile previsto al comma 5, lettera b), del citato art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

Nella tabella che segue, si riporta l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale di cui al predetto art. 3 del D. Lgs. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026, che prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento.

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