Adesione automatica alla previdenza complementare – I versamenti a fondo tesoreria
L’INPS, con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative per la gestione del TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti a partire dal 1° luglio 2026, soggetti al nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dalla Legge n. 199/2025.
Il documento chiarisce che il lavoratore dispone di 60 giorni dall’assunzione per: rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR ex art. 2120 c.c., destinarlo a una forma pensionistica complementare di propria scelta, oppure lasciare che il silenzio-assenso attivi l’adesione automatica al fondo contrattuale.
L’obbligo di versamento alla forma pensionistica sorge dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con efficacia retroattiva dalla data di assunzione. Per il periodo transitorio, l’INPS istituisce il codice causale CF05 nel flusso UniEmens per la regolarizzazione degli arretrati al Fondo di Tesoreria, senza sanzioni se effettuata entro il mese successivo alla scelta. In caso di ritardo si applicano i codici CF02 e CF11 (maggiorazione). Vengono inoltre illustrati tre scenari operativi esemplificativi (mantenimento TFR in azienda, adesione a fondo complementare, silenzio-assenso) con le relative stringhe UniEmens.
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