Fringe benefit auto aziendali: doppia clausola di salvaguardia e perimetro di tassazione per i veicoli ordinati entro il 2024
Con la conversione in legge del Decreto Bollette e l’introduzione del comma 48-bis all’art. 1 della legge di bilancio 2025 (ad opera del nuovo comma 2-bis dell’art. 6 del suddetto decreto), il legislatore ha definito con chiarezza il perimetro temporale entro cui continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di fringe benefit auto aziendali.
Com’è noto, al fine di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, il comma 48 dell’art. 1.015 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025), ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente.