Congedi parentali all’80% – Istruzioni INPS

INPS, Circolare 26 maggio 2025 n. 95

Premessa

L’articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, anche legge di Bilancio 2025), ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (di seguito, anche T.U.), elevando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), dal 60% all’80% della retribuzione e disponendo l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all’80% della retribuzione.

Ai sensi del successivo comma 218 del medesimo articolo 1, le predette elevazioni dell’indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

L’INPS con la circolare 26 maggio 2025, n. 95 fornisce le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

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