Disconoscimento del lavoro autonomo e impatto sulla patente a crediti – AUU Subentro del genitore superstite nella domanda per decesso dell’altro genitore – Dal 1° luglio 2025 integrazione del campo “tipo Visita” nel file XLM degli attestati di malattia
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025, ha fornito un importante chiarimento in materia di patente a crediti nei cantieri edili, soffermandosi sugli effetti derivanti dalla riqualificazione di un rapporto formalmente autonomo in rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi titolari di ditta individuale artigiana.
La questione oggetto di chiarimento riguarda l’applicabilità della sanzione prevista per il mancato possesso della patente (o per il possesso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti), nei confronti di un soggetto formalmente qualificato come autonomo, che a seguito di accertamento ispettivo viene però riconosciuto, in concreto, quale lavoratore subordinato dell’impresa committente o affidataria.
La disciplina della patente a crediti, introdotta con l’art. 27, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che intendano operare nei cantieri temporanei o mobili debbano essere in possesso della patente, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 dello stesso articolo consistente in una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del T.U. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per un periodo di sei mesi, applicabile alle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.
Diventa sostenitore per continuare a leggere