Congedi e permessi aggiuntivi per i malati oncologici
In data 15 luglio 2025, ABI e le organizzazioni sindacali di categoria (FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN) hanno sottoscritto lโaccordo per il rinnovo del CCNL dei dirigenti bancari, introducendo significative novitร sia in ambito economico sia normativo, che di seguito vengono riassunte
Periodo di prova
La recente modifica dellโarticolo 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 luglio 2015, relativo al periodo di prova per i dirigenti del settore bancario, ha introdotto alcune novitร significative, orientate a una maggiore chiarezza applicativa e a una tutela piรน stringente dei lavoratori neoassunti.
In base alla nuova formulazione, il periodo di prova potrร essere previsto soltanto nei confronti di dirigenti di nuova assunzione. Questo significa che non sarร piรน possibile applicare un periodo di prova, ad esempio, in caso di promozione interna o di passaggio da un diverso livello contrattuale (come da quadro a dirigente) se il lavoratore รจ giร alle dipendenze della stessa banca.
Unโaltra importante novitร riguarda la durata massima del periodo di prova, che viene fissata in modo rigido in sei mesi, in coerenza con quanto stabilito dallโarticolo 2096 del codice civile. Viene quindi eliminata la possibilitร , precedentemente prevista, di prorogare tale periodo per ulteriori sei mesi mediante un accordo tra le parti. In sostanza, il periodo di prova รจ unico, non rinnovabile nรฉ estendibile, e deve concludersi entro sei mesi dallโassunzione.