Congedi parentali all’80% – Istruzioni INPS
INPS, Circolare 26 maggio 2025 n. 95
Premessa
Lβarticolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, anche legge di Bilancio 2025), ha modificato il comma 1 dellβarticolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante βTesto unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitΓ e della paternitΓ , a norma dellβarticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53β (di seguito, anche T.U.), elevando lβindennitΓ per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), dal 60% allβ80% della retribuzione e disponendo lβelevazione dellβindennitΓ di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% allβ80% della retribuzione.
Ai sensi del successivo comma 218 del medesimo articolo 1, le predette elevazioni dellβindennitΓ trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternitΓ o, in alternativa, di paternitΓ successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Per accedere allβindennitΓ maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dallβingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore etΓ ).
LβINPS con la circolare 26 maggio 2025, n. 95 fornisce le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.