Congedo di paternità obbligatorio. Termini di prescrizione e decadenza

Congedo di paternità obbligatorio – Termini di prescrizione e decadenza
L’art. 27-bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astenga dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario.

La norma prevede altresì che il congedo di cui sopra sia riconosciuto anche al padre che fruisce del cosiddetto congedo di paternità alternativo ai sensi dell’art. 28.

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