Donazione sangue INPS – Istruzioni datori di lavoro
INPS, Circolare 26 maggio 2025 n. 96
Premessa
L’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.
Il successivo articolo 2 della medesima legge dispone che il datore di lavoro, che corrisponde direttamente la retribuzione al lavoratore, ha facoltà di chiedere il rimborso della somma anticipata “all’Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell’indennità economica di malattia per durata e ammontare”.
Le norme attuative della legge n. 584/1967 sono recate dal decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1968, il quale disciplina, tra l’altro, le modalità e i termini che il datore di lavoro deve osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la giornata di riposo fruita dal lavoratore dipendente donatore di sangue.
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