Donazione sangue INPS – Istruzioni datori di lavoro

INPS, Circolare 26 maggio 2025 n. 96

Premessa

L’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.

Il successivo articolo 2 della medesima legge dispone che il datore di lavoro, che corrisponde direttamente la retribuzione al lavoratore, ha facoltΓ  di chiedere il rimborso della somma anticipata β€œall’Istituto di assicurazione contro le malattie al quale Γ¨ iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell’indennitΓ  economica di malattia per durata e ammontare”.

Le norme attuative della legge n. 584/1967 sono recate dal decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1968, il quale disciplina, tra l’altro, le modalitΓ  e i termini che il datore di lavoro deve osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la giornata di riposo fruita dal lavoratore dipendente donatore di sangue.

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