Fringe benefit sulle autovetture aziendali: cosa cambia con il D.Lgs. 148/2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 riscrive la disciplina del fringe benefit sulle autovetture aziendali in uso promiscuo, intervenendo sull’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Le percentuali base restano invariate — 50% per i veicoli ordinari, 10% per i BEV e 20% per i PHEV — ma la nuova formulazione introduce tre correttivi operativi di rilievo: la deducibilità delle somme trattenute al dipendente per uso del veicolo, accessori e allestimenti; una maggiorazione del 50% del benefit per i veicoli che hanno superato il quinto anno dalla prima immatricolazione; un incremento del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore. Il decreto interviene anche sul regime transitorio, estendendo ai veicoli in salvaguardia la maggiorazione per vetustà e la regola sugli optional. L’articolo analizza i quattro periodi della nuova norma, illustra l’ordine corretto di calcolo e fornisce esempi pratici per le tre tipologie di veicolo, con un focus sugli adempimenti operativi in vista del conguaglio di fine anno.

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