Fringe benefit auto – Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese istruzioni operative rivolte agli Uffici, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni fiscali introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di
autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Tali indicazioni risultano particolarmente utili per i datori di lavoro nella corretta gestione degli adempimenti fiscali connessi.
Regime in vigore dal 1° gennaio 2025
Come già anticipato nel Magazine n. 3/2025 e nella News 7 maggio 2025 l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dal comma 48 della legge di bilancio 2025, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli – indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c)e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, codice della strada) – motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul “valore normale”, ai sensi del comma 3 del citato articolo 51 del TUIR.