Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti nel 2025

Riferimenti: INPS, Circolare 16 giugno 2025 n. 102

Premessa
L’INPS, con la Circolare in commento, illustra gli adempimenti previdenziali connessi alla misura di incentivo al posticipo del pensionamento e fornisce le istruzioni per la gestione dei medesimi.
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), prevede che: β€œAll’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 Γ¨ sostituito dal seguente: Β«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invaliditΓ , la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltΓ  viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltΓ . Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltΓ , Γ¨ corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell’esercizio della facoltΓ  di cui al presente comma, quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»”.

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