La procedura telematica deve essere utilizzata anche per le dimissioni durante il periodo di prova o successiva revoca – I codici delle assenze del personale stampate sul tabellone turni viola la legge sulla privacy

La procedura telematica deve essere utilizzata anche per le dimissioni durante il periodo di prova o successiva revoca

Con l’ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha fornito un’importante pronuncia in materia di revoca delle dimissioni rese nel corso del periodo di prova, affermando la piena applicabilità dell’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 anche a questa particolare fase del rapporto di lavoro.
Nel caso oggetto del giudizio, un lavoratore aveva rassegnato le dimissioni nel corso del periodo di prova e le aveva poi revocate entro il termine di sette giorni previsto dalla normativa. La società datrice di lavoro aveva ritenuto inapplicabile tale disciplina alle dimissioni rese durante il patto di prova, sostenendo che la revoca fosse inefficace facendo affidamento sulle istruzioni operative in materia formulare dal Ministero del lavoro con la circolare n. 12/2016 che escludeva tale fattispecie dall’obbligo di comunicazione in modalità telematica. La Corte d’appello aveva invece ritenuto legittima la revoca, ordinando la riammissione in servizio del lavoratore.

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