Sostituzione maternità: lo sgravio del 50% si estende all’affiancamento post-rientro
L’INPS, con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha fornito le istruzioni operative relative alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. La nuova disciplina consente alle aziende con meno di 20 dipendenti di mantenere il lavoratore sostituto anche dopo il rientro del titolare, estendendo il periodo di affiancamento fino al primo anno di vita del bambino o dall’ingresso del minore adottato o affidato. Durante tale fase continua ad applicarsi lo sgravio contributivo del 50%, a condizione che sia rispettato il principio di equivalenza oraria tra sostituto e sostituito. Il beneficio resta fruibile tramite il codice di autorizzazione INPS “9R”, prorogato per coprire il nuovo periodo di affiancamento post-rientro.